Show Pubblicità in concessione a Google Arrivano le scadenze per le tasse. Pubblicità in concessione a Google Il 18 giugno 2018 scadono:
Cos’è la TASI, cos’è l’IMU? E la TARI? Quando si paga, quanto si paga e chi la paga? Sono queste le domande e i dubbi che gli italiani si stanno facendo in questi giorni visto che entro il 16 giugno 2014 c’è la prima scadenza. In questo articolo si cerca di rispondere ai quesiti più frequenti cosi come indicato dal Ministero. Ecco le principali domande, e cliccando si accede alla relativa risposto:
Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilice che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dalComune nel regolamento della Tasi. Chi paga la Tasi?La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.; In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Esentati dalla TasiSono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agliEnti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di proprietà dellaSantasede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alleorganizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91-bis del dl 1/2012. Esclusione dalla TASISono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti). Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo La Tasi non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato il recupero. Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti
che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU. Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI? La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014? Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere
E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole
dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)? L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4
del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un
maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n.201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico eartistico. Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili. Nella riformulazione del
comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezionein ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta
l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dicui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non siconsiderano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali
persiste l’esercizio delle attività agricole. Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e daimprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1,comma 681, L. n. 147/2013. La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata: il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento; L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso. Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato? Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquotadell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante. Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI? L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso. Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI? In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune. In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore. Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzanol’immobile come abitazione principale? Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta; B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale(58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64. I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI? Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto: Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo
dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI? Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di“Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi
di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui? Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.Se, invece, la casa assegnata fosse
in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di renditarisultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI? Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per
l’abitazione principaledal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU. Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI. Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato operacome una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi: IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuentecalcola l’imposta nel seguente modo: TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo: Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI? La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle Pubblicità in concessione a Google Che cosa è la TASI e chi la deve pagare?La TASI va pagata da tutti i possessori dell'immobile e da tutti gli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc) se diversi dal possessore. Chi è in affitto deve quindi pagare la TASI per una quota variabile, fissata dal Regolamento comunale, tra il 10% e il 30% del valore complessivo dell'imposta.
Che differenza c'è tra l'Imu e la TASI?Alla base di questa differenza c'è la destinazione della tassazione: l'Imu, infatti, è la classica tassa sulla casa, mentre la Tasi riguarda i servizi indivisibili.
Da quando non si paga più la TASI?La TASI, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019 (e quindi abolita dal 2020), era uno dei tributi compresi nella IUC (Imposta Unica Comunale).
Che differenza c'è tra la TASI e la Tari?La Tari è la tassa sui rifiuti. La TASI è la Tassa sui Servizi Indivisibili (servizi pubblici comunali).
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